PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Questo post è disponibile anche in: Arabo, Cinese semplificato, Inglese, Francese, Ucraino

Per richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (EX CARTA DI SOGGIORNO) bisogna avere i seguenti requisiti:

  • Un soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni e avere un permesso di soggiorno non scaduto;
  • un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare a carico. Per vedere l’importo dell’assegno sociale (vedi Tabella redditi 2014);
  • superamento del Test di Lingua Italiana;
  • non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Non si può richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in questi casi:

  • se si ha un permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale;
  • se si ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
  • se è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato.

QUANTO DURA
È a tempo indeterminato.

COME RICHIEDERLO
Deve essere chiesto alla Questura.
Tramite le poste.

Nel Kit postale si trovano due modelli, il Mod 1 e il Mod 2 che devono essere compilati entrambi.

Ci sono anche le istruzioni, ma se non si riesce a compilarlo si può chiedere aiuto agli sportelli informativi collocati sul territorio messi a disposizione da associazioni, patronati…

Il Kit si spedisce sempre tramite le poste. Si dovrà portare con se permesso di soggiorno, passaporto o documento equipollente.

DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA

  • copia del passaporto;
  • copia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • copia della certificazione che attesta il superamento del Test della Lingua Italiana;
  • copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi penali pendenti, reperibili presso il Tribunale o presso la Procura della Repubblica;
  • copia del certificato di residenza e stato di famiglia;
  • copia della dichiarazione dei redditi;
  • copia della comunicazione unificata LAV, ultime 3 buste paga (per i lavoratori dipendenti) o copia della visura camerale insieme ad una dichiarazione del commercialista sulle ultime entrate dell’azienda (per i lavoratori autonomi), copia della comunicazione di assunzione all’Inps per i collaboratori domestici;
  • copia del contratto di locazione, compravendita o comodato, o cessione di fabbricato.

COSTI

  • marca da bollo da euro 16,00;
  • ricevuta del pagamento di 27,50 euro per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico
    a cui andrà aggiunta…
  • la tassa sul permesso di soggiorno pari a: euro 200,00 per pds di durata superiore a due anni; (una parte del bollettino sarà inserito nel Kit, l’altra parte deve essere conservata);
  • pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.

I figli minori di 14 anni non sono tenuti al pagamento del contributo di euro 200,00.

LA RICEVUTA DELLE POSTE
L’impiegato delle poste darà una ricevuta. Questa ricevuta è molto importante: insieme al permesso scaduto è valida come un normale permesso di soggiorno. Servirà per uscire dall’Italia in attesa del nuovo permesso e per controllare se il permesso di soggiorno è pronto collegandosi ai siti: portaleimmigrazione.it (Area Riservata Stranieri), oppure poliziadistato.it. Con questa ricevuta si può firmare un contratto di assunzione, un contratto di affitto o qualsiasi altro contratto; richiedere la residenza e la tessera sanitaria. Alle poste daranno anche l’appuntamento in Questura per prendere le impronte e consegnare le foto tessera. In Questura si dovranno portare anche gli originali dei documenti che sono stati messi nel Kit.

PERMESSO CE PER FAMILIARI A CARICO
Si può richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche per i seguenti familiari a carico:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  • figli minori, anche solo del coniuge;
  • figli minori nati fuori dal matrimonio, adottati, affidati o sottoposti a tutela;
  • figli maggiorenni a carico con invalidità totale;
  • genitori a carico.

In questi casi è necessario dimostrare di avere un alloggio idoneo (idoneità abitativa o alloggiativa), che rispetti i parametri previsti per gli alloggi di edilizia residenziale.

IDONEITA’ ABITATIVA O ALLOGGIATIVA
Che cos’è l’idoneità abitativa o alloggiativa?

Il certificato o attestazione di idoneità abitativa (o alloggiativa) certifica l’abitabilità dell’alloggio in cui si vive, cioè attesta il numero delle persone che possono occupare un immobile in base alla sua metratura. Per “metratura” si intende la grandezza in metri della superficie di una casa. Il certificato di idoneità abitativa è uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti o adempimenti relativi al soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, il certificato di idoneità deve attestare anche, nei casi previsti, che lo stesso alloggio possiede idonei requisiti igienico-sanitari, cioè adeguati servizi igienici e un’adeguata ventilazione e temperatura (da qui il nome più generale di idoneità abitativa).

Quando serve?
Il certificato di idoneità alloggiativa (abitativa) risulta obbligatorio nei seguenti casi:

  • Richiesta del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (nel caso in cui la richiesta sia anche in favore dei familiari conviventi) di cui all’Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 286/98
  • Flussi di ingresso per lavoro subordinato di cui all’Art. 22 comma 2 lettera B del D.Lgs. 286/98 e all’Art. 8 bis comma 1 e 2 del DPR 394/99 e all’Art. 30 bis comma 2 lettera D del DPR 394/99
  • Richiesta di Nulla Osta al ricongiungimento familiare di cui all’Art. 29 comma 3 lettera A del D.Lgs. 286/98
  • Istanze cosiddette di “coesione familiare” di cui all’Art. 30 comma 1 lettera C del D.Lgs. 286/98

Il mancato possesso dei requisiti alloggiativi e igienico-sanitari costituisce motivo ostativo al rilascio dei titoli di soggiorno di cui sopra.

Dove si chiede?
L’Ufficio competente (in tutta Italia) per il rilascio del certificato di idoneità abitativa è l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza.

Come stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28/05/2012 non è documento autocertificabile in quanto rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici Tecnici Comunali.

Documenti necessari
Nella maggior parte dei casi la richiesta di rilascio del certificato va compilata su un modulo predisposto dagli uffici comunali al quale si dovranno allegare i seguenti documenti:

  • documento di identità del richiedente in corso di validità
  • permesso di soggiorno o ricevuta assicurata
  • contratto di compravendita, locazione (affitto) o comodato d’uso dell’appartamento, debitamente registrato ed in corso di validità
  • planimetria catastale dell’appartamento da cui risultino i metri quadri totali, i vani accessori, le porzioni di vani e la destinazione d’uso di ogni locale
  • marca da bollo

Si consiglia di: richiedere la planimetria all’amministratore del condominio o al proprietario dell’appartamento. In alternativa può essere richiesta una “visura catastale” all’Ufficio del catasto presso Agenzia del Territorio.

I parametri per l’idoneità abitativa
La circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009 chiarisce le modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti richiesti per ottenere il certificato di idoneità abitativa.

La circolare infatti specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti“.

Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la tabella di riferimento è la seguente:

Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq

Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
Questi sono i requisiti minimi di abitabilità, o meglio idoneità, ai fini dell’uso abitativo degli immobili.

DOCUMENTI CHE CONIUGE, FIGLIO MINORE CON PIU’ DI 14 ANNI E GENITORE A CARICO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA DEVONO INSERIRE NELLA BUSTA:

  • Mod.1 del kit correttamente compilato;
  • Mod 2 (solo nel caso in cui il richiedente abbia un reddito);
  • copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • copia delle pagine del passaporto (solo le pagine in cui sono riportati dati anagrafici, visti e timbri di uscita e ingresso nel territorio dello Stato);
  • copia delle pagine del titolo di soggiorno del richiedente;
  • copia della documentazione che dimostra un reddito proprio (se in possesso) o del coniuge/genitore/figlio titolare del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in caso di assenza di reddito proprio, risulta fondamentale copia della documentazione che dimostri il possesso di risorse economiche sufficienti al sostentamento dei familiari e la dichiarazione di mantenimento degli stessi);
  • copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi penali pendenti (reperibili presso il Tribunale o presso la Procura della Repubblica) per chiunque abbia più di 14 anni;
  • copia del certificato di idoneità dell’alloggio, rilasciata dal competente Ufficio Tecnico del Comune di residenza;
  • copia del contratto di locazione, compravendita o comodato registrato a nome del richiedente o del coniuge, o copia della «cessione di fabbricato»;
  • copia dello stato di famiglia che attesti la composizione del nucleo familiare e di residenza;
  • copia di un certificato che dimostri il legame familiare rilasciato dal paese di origine, successivamente tradotto in italiano e legalizzato dell’Ambasciata/Consolato italiano (certificato di matrimonio, certificato di nascita, ecc.).

QUANDO IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PUO’ ESSERE AGGIORNATO

  • se il titolare deve inserire un figlio nato in Italia. In questo caso deve inserire il certificato di nascita, il passaporto del minore e la dichiarazione di consenso dell’altro genitore;
  • se il titolare ha fatto entrare in Italia un figlio con ricongiungimento familiare. In questo caso deve inserire copia del visto di ingresso riportato sul passaporto e relativa documentazione rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • se i dati del passaporto del titolare sono cambiati. In questo caso bisogna compilare il Mod.1 ed inserire dati anagrafici, visti e timbri di uscita e ingresso nel territorio dello Stato;
  • cambio residenza (compilare il Mod.1);

Le richieste di aggiornamento sono esenti dal versamento del contributo di euro 200,00.

QUANDO IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DEVE ESSERE AGGIORNATO

  • variazioni dati anagrafici (compilare il Mod.1 e inserire dichiarazioni rappresentanze diplomatiche per variazioni di nome cognome etc);
  • se il titolo viene utilizzato come documento di identità personale bisogna aggiornare le foto ogni 5 anni.

Le richieste di aggiornamento sono esenti dal versamento del contributo di euro 200,00.

QUANDO E’ REVOCATO

Il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;
  • in caso di assenza dall’Unione Europea per 12 mesi consecutivi;
  • in caso di assenza dall’Italia per 6 anni;
  • in caso di rilascio di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in altro Paese dell’Unione Europea;
  • quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  • quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato.

Schemi